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Bollo auto dopo quanto fermo amministrativo

Sentenza del 02/03/ n. 47 - Corte Costituzionale

Non è esclusa dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica la vettura soggetta a fermo disposto dall'agente della riscossione. La Corte Costituzionale si è così pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Commissioni tributarie provinciali di Firenze e Bologna, entrambe in cerca di conferme sulla legittimità costituzionale delle proprie leggi regionali in sostanza di debenza del bollo auto sui veicoli sottoposti a "fermo fiscale".  La Consulta, dopo aver tracciato un pulito solco tra "fermo amministrativo", disposto dalle autorità preposte per gravi violazioni del codice della strada e "fermo fiscale", misura cautelativa provvisoria a garanzia del credito di enti pubblici, afferma che l'esenzione dal tributo prevista dal d. l. n. del è applicabile al solo "fermo amministrativo".

Testo integrale della sentenza