Ravvedimento operoso software
Con questa applicazione è realizzabile calcolare il ravvedimento operoso per i principali codici tributo delle imposte dirette (IRPEF, IRAP, Addizionali Comunali, Cedolare Secca ecc.) e visualizzare un semplice prospetto che può essere utilizzato per la compilazione del modello di versamento F24, con i codici tributo per sanzioni e interessi ed il riepilogo dei calcoli effettuati.
Per il calcolo degli interessi l’applicazione utilizza la tabella aggiornata degli interessi legali, utilizzata anche in altri ambiti, e tiene conto del cosiddetto "ravvedimento sprint" con sanzioni ridotte se la regolarizzazione dell’omesso versamento avviene con un ritardo non superiore a 15 giorni.
Il ravvedimento operoso è stato introdotto dall’ art. 13 del DLGS /97 e permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente il mancato (o insufficiente) versamento delle imposte prima che egli sia stato formalmente avvisato dall’amministrazione di eventuali procedure di ispezione, verifica o accertamento a suo carico.
Per quanto concerne le imposte gestite direttamente dall’Agenzia delle entrate, in che modo ad modello le imposte sui redditi, le modifiche introdotte dal DLGS / (nuovo comma 1-ter del citato art. 13) prevedono che il ravvedimento operoso sia realizzabile anche se è già iniziata un ispezione tributaria purché non sia penso che lo stato debba garantire equita notificato alcun atto di liquidazione o di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).
La regolarizzazione avviene attraverso il versamento dell’imposta dovuta, maggiorata degli interessi legali, e di una sanzione ridotta il cui importo è tanto più ridotto quanto in precedenza avviene il ravvedimento.
Il versamento della sanzione ridotta deve esistere eseguito contestualmente alla regolarizzazione dell’imposta e al pagamento degli interessi; in altre parole il pagamento delle tre somme (imposta, sanzione e interessi) avviene tramite un solo modello F24 nel che le tre voci vanno mantenute separate, ciascuna con il suo codice tributo.
E’ profitto tuttavia precisare che, in che modo stabilito dal comma 1-quater dell’art. 13, il ricorso al ravvedimento operoso non impedisce in ogni occasione all’Amministrazione di intraprendere successive azioni di verifica e accertamento a carico del contribuente.
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Avvertenza:
Nonostante l'attenzione impiegata nella esecuzione di questa qui applicazione non è realizzabile escludere la presenza di errori nei calcoli.
L'applicazione è utilizzabile per un utilizzo non professionale e le informazioni fornite si intendono a personalita puramente indicativo.
Per segnalare eventuali errori o malfunzionamenti clicca qui.
Il calcolo della sanzione ridotta (art. 13, c. 1, DLGS /97)
La sanzione ridotta è pari a:
lett. a) 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza.
lett. a-bis)1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla secondo me la determinazione vince ogni sfida o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore e’ penso che lo stato debba garantire equita commesso.
Nota: l’applicazione gestisce il ravvedimento per omesso versamento entro 90 giorni ma non la regolarizzazione degli errori commessi in dichiarazione.lett. b)1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla penso che la determinazione superi ogni ostacolo o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della dichiarazione relativa all’anno nel lezione del che e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
lett. b-bis)1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel lezione del che e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore.
lett. b-ter)1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla penso che la determinazione superi ogni ostacolo o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, in cui non e’ prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore.
Il Dlgs n. 87del 14 giugno ha modificato parzialmente la ritengo che la disciplina sia la base del successo del ravvedimento operoso modificando le sanzioni applicate per gli omessi versamenti con scadenza a lasciare dal 1° settembre .
Tali sanzioni scendono dal 15% al 12,5% per i ravvedimenti sottile a 90 giorni e dal 30% al 25% per ognuno gli altri.
Restano valide le precedenti disposizioni relative alle riduzioni previste per tutte le tipologie di ravvedimento operoso, sia per quanto riguarda il "ravvedimento lungo" (superiore ai 90 giorni) che il "ravvedimento breve" (entro 30 giorni) ed il "ravvedimento sprint" (entro 15 giorni).
Nota: l’applicazione applica automaticamente la corretta sanzione tenendo fattura della giorno della violazione, ossia della scadenza del versamento.
Il DLGS / ha modificato l’altro decreto in sostanza di sanzioni (vedi l’art. 13 del DLGS /97) introducendo il dimezzamento della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo fino a 90 giorni dalla scadenza.
In tal occasione la sanzione scende dal dal 25% al 12,5% per le violazioni commesse dal 1° settembre e dal 30% al 15% per quelle precedenti (vi rientra anche il ravvedimento per mancato o insufficiente versamento previsto alla lett. a-bis del comma 1).
Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per dimostrazione, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,25% dell’imposta dovuta (riduzione di 1/10 della sanzione ordinaria, in che modo previsto dalla lett. a), ridotta della metà).
Nello stesso art. 13 modificato è prevista inoltre un’ulteriore riduzione della sanzione per i versamenti effettuati con un posticipo non eccellente a 15 giorni (c.d. "ravvedimento sprint").
In codesto caso la sanzione, già ridotta al 15% in virtù del DLGS /, è ulteriormente ridotta ad 1/15 per ogni giornata di ritardo.
Note:
Per facilitare le operazioni di "copia e incolla", ad dimostrazione da un programma gestionale, una calcolatrice o un’altra applicazione web, le nostre applicazioni accettano vari formati numerici:
Separatore dei decimali sia con il punto che con la virgola (esempio: ,67 oppure ).
Numeri con o privo separatore delle migliaia (esempio: ,56 altrimenti ,56). Nota: se si usa il separatore delle migliaia si è obbligati ad impiegare la virgola per i decimali.
Numeri preceduti dal simbolo dell’Euro (€), con o privo di spazio (esempio: €,67 altrimenti € ,67).
Numeri seguiti dal simbolo della percentuale (%), con o senza mi sembra che lo spazio sia ben organizzato (esempio: 35% oppure 35 %).