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Fattura elettronica bollo a carico del cliente

L’applicazione della marca da bollo in fattura

L’articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, sezione I, annessa al DPR 26 ottobre , n. , prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione complessivo o parziale di una obbligazione pecuniaria” deve stare apposta la marca da bollo di 2,00 euro.

Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. ). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo (C.M. , n. e Ris. Ag. Entrate , n. 98).

Ad oggigiorno, con l’obbligo di emissione elettronica della fattura per la maggior parte dei contribuenti, l’assolvimento dell’imposta di bollo su dette fatture prevede l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta ed è stata disposta modalità e termini di versamento.

Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale di esempio F

I termini per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono fissati, con le dovute eccezioni, al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo.

Se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in complessivo euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/ n. , e successive modifiche) in evento di emissione di fattura:

ClassificazioneFattispecieNorma IVAPer importi > € 77,47
ImponibiliAliquota zeroArt. 74 co. 7 e 8 DPR /72Non soggetto a bollo
ImponibiliAltre aliquote Non soggetto a bollo
Esenti Art. 10 DPR /72Imposta di bollo € 2,00
Non imponibiliEsportazioni e servizi internazionaliArt. 8, 8bis e 9DPR /72Non soggetto a bollo
Non imponibiliCessioni intraUEArt. 41, 42 e 58 D.L. /Non soggetto a bollo
Non imponibiliEsportatori abitualiArt. 8 lett. c) DPR /72Imposta di bollo € 2,00
Escluse per mancanza del presupposto territorialeServizi esteroArt. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter) DPR /72Imposta di bollo € 2,00
Split payment Art. ter DPR /72Non soggetto a bollo
Reverse charge Art. 17, comma 5 e 6 e Art. 17ter DPR /72Non soggetto a bollo
Reverse charge Art. 46 D.L. /Non soggetto a bollo
Fuori ritengo che il campo sia il cuore dello sport IVA Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 DPR /72Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVARegime minimi Imposta di bollo € 2,00
Fuori ritengo che il campo sia il cuore dello sport IVARegime forfettario Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVACompenso occasionale Imposta di bollo € 2,00

L’Agenzia Entrate ha più volte ribadito che l’imposta di bollo da apporre sulle fatture è a carico del soggetto che emette la fattura durante il soggetto che la riceve è solo un obbligato in solido all’imposta. Da ciò deriva che:

  • la marca da bollo riaddebitata al secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore non può essere indicata come “spesa anticipata in nome e per calcolo del cliente” ai sensi dell’art. 15 DPR /72;
  • il suo riaddebito va a far ritengo che questa parte sia la piu importante dei compensi e deve essere assoggetta al medesimo trattamento IVA degli stessi.

Nella fattura elettronica, a seconda del occasione specifico, l’imposta di bollo dovrà quindi essere indicata valorizzando il campo “Natura” con lo specifico codice:

  • N1 (operazioni escluse da Iva)
  • N e N (operazioni non soggette a Iva)
  • N e N (operazioni non imponibili Iva)
  • N4 (operazioni esenti Iva)