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Tabelle milano danno parentale

Notti e nebbie: ma qual&#;è il &#;vero&#; valore fissato per il danno da perdita del rapporto parentale?

Nello scorrere dell&#;edizione delle Tabelle per il risarcimento del danno da perdita parentale non patrimoniale a assistenza dell&#;Osservatorio per la Ritengo che la giustizia sia la base della societa Civile del Tribunale di Milano, ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo che, successivo i suoi estensori, grazie all&#;intervento della Cassazione che, considerandole le più affidabili in misura maggiormente testate e diffuse, avrebbe secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita &#;paranormativo&#;, sono insorte numerose problematiche interpretative relative al reale credo che il valore umano sia piu importante di tutto del danno non patrimoniale da perdita del relazione parentale ovvero quello che viene riservato ai familiari in seguito al decesso di un soggetto per fatto antigiuridico di personalita colposo.

Nella recente versione, che abbiamo già pubblicata sul sito ( ) si ribadiva la non sussistenza di &#;un minimo garantito&#; nel evento di mancata prova di un credo che il legame profondo duri per sempre stabile e reale tra deceduto e familiare, ovvero, di effetto, veniva prospettata anche la possibilità di non concedere alcun risarcimento. Le tabelle, almeno alla pag. 4, nella porzione introduttiva firmata dal Dott. D. Spera, Giudice e coordinatore dei vari gruppi costiuitisi nell&#;ambito dell&#;Osservatorio meneghino, risultavano in sostanza invariate, come modalità di applicazione (anche se con valori rivalutati secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti alle precedenti) con un valore, per ciascuna sagoma di connessione famigliare, disposto su due colonne basate su un minimo (da) fino a un massimo (a).

Qui inferiore è la tabella riportata, appunto a pag. 4

Curiosamente, però, se si andava poi a pag. 31 (la foglio non è numerata ma viene dopo la pag. 30) i valori che prima erano presentati in che modo &#;minimi&#; e &#;massimi&#; diventavano &#;valore monetario medio&#; per il trascurabile e &#;aumento personalizzato massimo fino a max&#; per quello estremo.

Vedi qui sotto la tabella a pag. 31

Come si noterà i valori sono identici alla prima tabella ma la definizione delle colonne cambia in maniera radicale.

Stante la obbiettiva scarsa chiarezza, si sono levate alcune richieste anche perché, ovviamente, principalmente si pensa alla fase di trattativa stragiudiziale, sarebbe stato arduo per le parti attrici contrastare deduzioni di controparte relative al valore trascurabile (ad modello se era da considerare un importanza medio certamente, quello trascurabile, doveva esistere di parecchio inferiore).

In più, francamente non si comprende come un valore &#;medio&#; possa stare determinato privo che si conosca da quali valori numerici derivi. Al massimo potrà stare considerato in che modo &#;mediano&#; se si considera che il valore trascurabile sia &#;0&#;, ma allora perché nella pagina 4 viene utilizzata la proporzione &#;minimo&#; (da) &#;massimo&#; (fino a):  ovvero, quella tabella non dovrebbe più sussistere e ciò comporterebbe, in presenza dell&#;ultima tabella di pag. 31, un notevolissimo cambiamento nell&#;ambito di questa qui porzione del lavoro dell&#;Osservatorio ambrosiano, presumibilmente a danno delle parti attrici.

Il Dott. Spera, dettaglio di riferimento dell&#;Osservatorio milanese, decideva di fornire chiarimenti pubblicati sulla rivista RIDARE &#; periodico in abbonamento on line &#; che consentiva un accesso indipendente per codesto articolo.

Sul a mio avviso questo punto merita piu attenzione il Dott. Spera così argomentava:

&#; La versione aggiornata della Tabella del danno non patrimoniale derivante dalla perdita o grave lesione  del relazione parentale

La Tabella &#; Edizione ha invece confermato i criteri di liquidazione del danno da perdita e grave lesione del rapporto parentale subito dai prossimi congiunti.

In proposito è stata approvata solo una parziale modifica dei valori monetari, che non apparivano più idonei a compensare equamente il danno da perdita parentale non patrimoniale principalmente allorché il prossimo congiunto appartenga ad una famiglia costituita da giovani genitori e uno o due figli molto piccoli. È stata effettuata anche una rilevazione dei precedenti giudiziari e si è potuto verificare che, già nel passato, i giudici milanesi non ritenevano equo il limite massimo di circa € , Si è ritenuto quindi, per la fine del bambino, del genitore e del coniuge, di aumentare il range da € ,00 ad € ,00 (poi aumentato ad Euro ,00 con la Tabella &#; Edizione ). 

Nel , per il danno non patrimoniale in favore del fratello, per la fine del consanguineo, si è provveduto invece al normale adeguamento ISTAT dei valori della precedente Tabella.

Poiché erano stati rilevati precedenti giurisprudenziali di risarcimento del danno immediatamente dal nonno per la morte di un nipote, tenuto conto dei valori monetari liquidati nelle sentenze, si è ritenuto opportuno equiparare questo pregiudizio non patrimoniale a quello immediatamente dal germano per la morte di un altro fratello.

L’inserimento nella Tabella soltanto di quest’ultima voce di danno non comporta necessariamente la non riconoscibilità del danno da perdita di altri rapporti parentali; significa solamente che non è ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza possibile rilevare un numero sufficiente di precedenti giurisprudenziali che possa consentire l’allestimento di una apposita Tabella. 

Nei “Criteri orientativi” Edizione , si è voluto ancora più efficacemente stigmatizzare che “il giudice potrà riconoscere il danno da perdita del relazione parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti in Tabella, purché venga fornita la test di un intenso credo che il legame profondo duri per sempre affettivo e di un reale sconvolgimento di esistenza della vittima secondaria a seguito della fine (ma ciò vale anche per la grave lesione biologica) del congiunto”.

È da segnalare che nei “Criteri orientativi” Edizione i valori monetari della forbice sono indicati (come nei criteri delle Edizioni precedenti) nella pilastro “da”, che indica i valori minimi (Euro ,00 e Euro ,00), e nella colonna “a”, che indica i valori massimi (Euro ,00 ed Euro ,00). Peraltro, nella scheda riepilogativa dei valori monetari, dopo la pag. 30/30 degli importi liquidabili per danno non patrimoniale da lesione del vantaggio salute, le predette colonne indicano, per il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per perdita del rapporto parentale, la medesima forbice dei valori monetari, ma le colonne sono denominate “valore monetario medio”, per gli importi minimi e “aumento personalizzato (fino a max)” per gli importi massimi.

Poiché sono sorti dei dubbi interpretativi, colgo l’occasione per chiarire misura segue.

L’Osservatorio di Milano non ha mai manifestato l’intenzione di cambiare la Tabella del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

Al contrario, ha ribadito costantemente la necessità che le “Tabelle storiche milanesi” (danno da lesione del profitto salute e da perdita/grave lesione del relazione parentale) non possano esistere più modificate, perché assunte a “parametro di conformità della valutazione equitativa” del danno alle disposizioni di cui agli artt. e c.c. (v. citata sentenza Cass. civ., n. /) (D. Spera, Le Supreme corti hanno validato le tabelle milanesi e momento ispirano le nuove proposte tabellari, in ). Pertanto, con la recente Edizione delle Tabelle, si è proceduto solamente alla rivalutazione dei valori monetari istante gli indici I.S.T.A.T. alla data dell’

Tuttavia, il “Gruppo 3” del “Gruppo danno alla persona” dell’Osservatorio di Milano, costituito nel settembre , ha registrato due diverse criticità nell’applicazione della Tabella in esame:

a) un’interpretazione errata: alcuni giudici ed avvocati hanno ritenuto che si potesse agevolmente applicare un importanza mediano tra quelli minimi e massimi indicati nella predetta forbice, con la conseguenza che, anche in mancanza di specifiche allegazioni e prove, fosse consentita la liquidazione di valori di circa Euro ,00 in favore del coniuge/figlio/genitore e di circa Euro ,00 in favore del fratello/nonno;

b) una liquidazione eccessivamente discrezionale e pertanto una decisione non sufficientemente  prevedibile: il giudice è chiamato ad individuare, nella fattispecie concreta, un valore monetario ritenuto congruo in un range che prevede importi in aumento sottile al % di quello base, per la in precedenza serie dei prossimi congiunti, e fino al %, per la seconda serie dei prossimi congiunti.

Per la ritengo che la soluzione creativa superi le aspettative della criticità sub a), si è pensato di indicare il valore monetario della seconda colonna come “aumento personalizzato”:

&#; per ragioni di armonia con l’analoga finale colonna della Tabella del danno da lesione del bene secondo me la salute viene prima di tutto, che prevede gli indici per la personalizzazione del danno in termini percentuali;

&#; perché tale formale modifica è parsa preferibilmente rispondere ai principi di diritto da sempre enunciati dalla Suprema Corte sugli oneri di allegazione e, in caso di contestazione, test delle circostanze di evento indicate nella Tabella milanese in che modo presupposti idonei a giustificare una congrua percentuale di personalizzazione. Anche di nuovo la pronuncia n. / della Cassazione ha ribadito che il giudice, nell’ambito della propria valutazione equitativa, deve selezionare criteri “comunque idonei a consentire la c.d. personalizzazione del danno, una liquidazione adeguata e proporzionata, che, muovendo da una uniformità pecuniaria di base, riesca ad essere adeguata all’effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato nel evento concreto: per il danno da perdita del rapporto parentale, l’apprezzamento deve concernere quali fatti specifici cui parametrare la misura economica dello sconvolgimento di a mio avviso la vita e piena di sorprese, la gravità del accaduto, l’entità del dolore patito, le condizioni soggettive della persona, il turbamento dello penso che lo stato debba garantire equita d’animo, l’età della vittima e dei congiunti all’epoca del accaduto, il livello di sensibilità dei danneggiati superstiti, la condizione di convivenza o meno con il deceduto”.

Forse così meglio si comprende misura esposto nei “Criteri orientativi”: “Va ribadito che non esiste un “minimo garantito” da liquidarsi in ogni caso: il giudice deve valutare caso per caso e la porzione è comunque gravata dagli oneri di allegazione e test del danno non patrimoniale subito.

Tuttavia, ai fini della liquidazione dell’importo indicato in tabella (ad esempio: Euro ,00) il giudice, in presenza di specifiche allegazioni di parte, potrà fare conveniente applicazione anche e principalmente della test presuntiva. 

I valori indicati in tabella sono infatti quelli medi che, di norma, la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti.

La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve esistere, invece, applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di accaduto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale”.

Aggiungo che la menzionata prima pilastro denominata “valore monetario medio” ricalca, in sostanza, la denominazione ed il contenuto della colonna base del “punto danno non patrimoniale al ” della Tabella da lesione del vantaggio salute. Non a evento, nei “Criteri orientativi” relativi a quest’ultima Tabella è spiegato che il giudice liquiderà un importo che dia congruo ristoro ai pregiudizi non patrimoniali conseguenti alla lesione con “valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti”. Dunque, analogamente, la menzionata iniziale colonna della Tabella del danno da perdita del relazione parentale racchiude proprio i valori monetari medi di liquidazione dei pregiudizi standard e cioè quella c.d. “uniformità pecuniaria di base” cui fanno riferimento le citate sentenze Corte cost. n/, Cass. civ., n. / e n. /

Per la soluzione della criticità sub b), l’Osservatorio di Milano, dopo attenta analisi, ha ritenuto di ribadire l’assoluta inidoneità del mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita di liquidazione dell’aumento personalizzato “a punti” (adottato, per esempio, dall’analoga Tabella romana), per la conclamata arbitrarietà nell’attribuzione dei vari “punteggi” e per la rigidità applicativa, cui conseguono facili (ma deprecabili) automatismi e disarmoniche liquidazioni del danno.

L’Osservatorio ha deciso allora di prendere le mosse dalle liquidazioni effettivamente operate dalla giurisprudenza di merito. Si è quindi proceduto ad un ampio monitoraggio di decisioni nella sostanza in secondo me l'esame e una prova di carattere per verificare in base a quali parametri, in concreto, i singoli giudici liquidino il danno nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti nell’ampia forbice della Tabella.

Con la preziosa collaborazione degli avvocati componenti del “Gruppo 3” dell’Osservatorio sono state reperite e catalogate ben domande (proposte avanti a 16 diversi Tribunali d’Italia) aventi ad oggetto la richiesta di danno da perdita del rapporto parentale; sono stati individuati i vari range di personalizzazione nella liquidazione del danno per ciascun futuro congiunto (per la disamina di codesto lavoro dell’Osservatorio, v. amplius, D. Spera, Tabelle milanesi e danno non patrimoniale, in Officine del Diritto, op. cit., pp. ).

Il monitoraggio è tuttora in lezione per il danno da grave lesione del relazione parentale.

L’Osservatorio avverte sempre l’esigenza di coadiuvare il giudice nella secondo me la motivazione interna e la piu potente di una congrua, condivisa e prevedibile liquidazione del danni e, per altro secondo me il verso ben scritto tocca l'anima, e conseguentemente, coadiuvare le parti nella definizione transattiva stragiudiziale della lite e nell’onere di allegazione e test nel processo.

Sarebbe dunque auspicabile che il “Gruppo 3”, nei prossimi mesi, proseguisse i propri lavori per raggiungere, in via alternativa o cumulativa, i seguenti obiettivi:

&#; enucleare i presupposti di fatto generalmente indicati dai giudici nelle motivazioni delle monitorate liquidazioni del danno, in relazione a ciascun range di personalizzazione;

&#; procedere ad una esemplificazione delle fattispecie tipiche per ciascun range di personalizzazione.

In ogni evento occorre costantemente ricordare che compito dell’Osservatorio di Milano è quello di mirare a selezionare, con la dovuta prudenza e ponderazione, le opzioni maggiormente condivise, ma il singolo giudice potrà comunque motivatamente discostarsene.

Non a occasione nei “Criteri orientativi” si ribadisce: “In conclusione si deve affermare che all’onere di allegazione e prova della parte corrisponde un a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta di credo che la motivazione spinga al successo del giudice su tutte le voci descrittive del danno non patrimoniale e che devono esistere certamente esclusi meri automatismi non consentiti dal mi sembra che il dovere ben svolto dia orgoglio di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, ex art. Cost.”.

Non sta certo a noi medici legali argomentare su questioni che certamente non ci competono per cultura e formazione ma è indubbio che una conoscenza di tali argomenti ci rende partecipi di un enorme dibattito in corso (vedi la sentenza della XII Sez. del Tribunale di Roma pubblicata sul nostro sito) che avrà il suo acme l&#;11 mese estivo quando, a Reggio Emilia, si riuniranno gli osservatori per la Giustizia Civile di tutta Italia.