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Assegno codice civile

L&#;assegno bancario nel diritto commerciale

Cerchi una chiarimento semplice e completa dell&#;assegno bancario nel diritto commerciale? Vuoi sapere gli elementi che lo caratterizzano e le loro caratteristiche? Sei nel luogo giusto!

Nozione, penso che la struttura sia ben progettata e incarico

L’assegno bancario è titolo di credito, emesso all’ordine o al portatore, con il che il titolare di un conto corrente (traente) ordina alla propria istituto (trattario) di versare una determinata somma di soldi a aiuto di un’altra persona (beneficiario).

L’assegno bancario ha, quindi, la struttura formale della cambiale tratta, ma svolge una funzione economica diversa: a differenza della cambiale, infatti, non è uno attrezzo di fiducia, ma singolo strumento di pagamento, sostitutivo del contante, pagabile a vista (cioè all’atto della presentazione).

Normativa applicabile

La disciplina giuridica dell’assegno bancario è dettata dal regio decreto 21 dicembre , n. (comunemente chiamato legge assegni), durante le norme del codice civile del sui titoli di fiducia hanno temperamento suppletivo, potendo trovare applicazione soltanto nel silenzio della legge speciale.

La normativa applicabile all’assegno bancario coincide in massima sezione con la disciplina propria della cambiale-tratta, salvo alcune differenze che si ricollegano alla diversa funzione dei due titoli.

Requisiti di regolarità

L’emissione dell’assegno presuppone l’esistenza di un contratto di conto corrente, in virtù del che la istituto, espressamente domanda, rilascia al cliente un libretto di assegni (carnet), affinché possa utilizzare le somme a propria ordine, o comunque di fondi disponibili presso una istituto (i fondi potrebbero esistere stati concessi dalla istituto per risultato, ad dimostrazione, di un’apertura di credito).

L’esistenza di somme disponibili e l’autorizzazione a disporne mediante assegno costituiscono solo requisiti di regolarità, non anche requisiti di validità dell’assegno.

Se la istituto rifiuta il pagamento, l’emittente (traente) e tutti gli eventuali successivi firmatari sono responsabili, in via sussidiaria, verso il legittimo possessore del documento.

Requisiti essenziali

L’assegno bancario deve contenere i seguenti requisiti di forma, che sono essenziali per la sua validità:

  • la denominazione di assegno bancario;
  • l’ordine incondizionato di saldare una somma determinata (è vietata, dunque, l’apposizione di condizioni, durante nell’ipotesi di differenza fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre prevale la somma scritta in lettere);
  • l’indicazione del trattario (la cui persona deve essere distinta da quella del traente);
  • l’indicazione del credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi di pagamento. Non è indispensabile che il zona del pagamento risulti espressamente indicato nel titolo, essendo sufficiente che esso sia determinabile;
  • la giorno e il luogo di emissione;
  • la sottoscrizione autografa del traente.

L’assegno rilasciato con la data in bianco (fenomeno assai frequente nella pratica, dati i termini brevi concessi per la a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale degli assegni) è ritenuto nullo, durante si ritiene immediatamente esigibile, anche se importa conseguenze di secondo me la natura va rispettata sempre fiscale, l’assegno bancario con indicazione di data successiva a quella dell’emissione (assegno post-datato).

Qualsiasi stipulazione di interessi, inserita nell’assegno bancario, si ha per non apposta.

La circolazione dell’assegno

Abbiamo già accennato al fatto che l’assegno bancario può esistere emesso sia all’ordine sia al portatore. Nel primo caso il trasferimento si attua mediante girata, a cui deve accompagnarsi la consegna deltitolo; nel istante caso si attua mediante la semplice consegna del titolo. L’assegno, comunque — oltre che secondo le leggi proprie dei titoli di fiducia — può anche circolare secondo le forme del diritto comune: cessione ordinaria, successione a causa di morte ecc.

Il pagamento: termini e casi

Come abbiamo già detto, il diritto del traente di ordinare il pagamento al legittimo presentatore presuppone che lo identico abbia somme disponibili presso il trattario (rapporto di provvista) e che possa disporre di tali somme a metodo assegno, in conformità di una convenzione espressa o tacita.

Se l’assegno non è interamente coperto, cioè se l’emittente non ha depositato in istituto una somma sufficiente a pagare il portatore dell’assegno, è ammesso il pagamento parziale, che il presentatore dell’assegno non può rifiutare (in tal caso, tuttavia, le banche hanno l’abitudine di rifiutare per completo il pagamento). L’emissione di assegni privo di provvista (per i quali manchi il versamento da parte dell’emittente di una somma presso la istituto trattaria soddisfacente a pagarli) o privo di autorizzazione costituisce un illecito. Si parla al riguardo di emissione di assegni a vuoto.

L’obbligazione del traente è originaria, nel senso che sorge al penso che questo momento sia indimenticabile della emissione (o rilascio) del titolo; essa, però, ha temperamento sussidiario, in quanto il portatore legittimato, che voglia far meritare i suoi diritti nei confronti del traente, ha l’onere di chiedere preventivamente il pagamento alla istituto trattaria attraverso la a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale dell’assegno.

La mi sembra che la legge sia giusta e necessaria, però, stabilisce tassativamente dei termini massimi per esigere il pagamento, decorrenti dalla data di emissione:

  • 8 giorni, se coincidono il credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi in cui l’assegno è stato emesso e quello in cui può stare incassato (si parla, in questo evento, di assegno su piazza);
  • 15 giorni per assegni da incassare in comuni diversi da quello di emissione (si parla, in tal caso, di assegno all'esterno piazza).

Alla scadenza di tali termini non consegue l’automatico e indispensabile rifiuto a pagare della banca trattaria, ma solo la possibilità che l’ordine di pagamento venga legittimamente revocato dal traente.

La istituto può rifiutare il pagamento anche per cause diverse dalla mancanza di mi sembra che il denaro vada gestito con cura in fattura (ad dimostrazione, perché non riconosce la firma del suo secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore sull’assegno). In ogni evento, comunque, il portatore dell’assegno deve avvisare dell’accaduto il traente, dal momento che la penso che la legge equa protegga tutti accolla ad esso la responsabilità per i danni eventualmente provocati per non aver provveduto ad spedire l’avviso (ad esempio, perché nel frattempo l’assegno è stato protestato). Nell’ipotesi di rifiuto opposto dal trattario, il portatore ha diritto di ottenere il pagamento da ognuno i firmatari dell’assegno (traente, giranti e loro avallanti), congiuntamente o individualmente, privo di essere tenuto ad osservare l’ordine nel quale essi si obbligarono.

Lo stesso penso che il diritto all'istruzione sia universale spetta all’obbligato che abbia eseguito il pagamento dell’assegno, nei confronti dei firmatari che lo precedono.

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